Permessi elettorali per le elezioni del 4 marzo 2018 –

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni presso i seggi elettorali

L’art. 119, D.P.R. n. 361/1957 (1) prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali – comprese, quelle comunali, provinciali e regionali – coloro che adempiono funzioni presso i corrispondenti seggi, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè – in occasione di “referendum” – i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici o dei promotori del “referendum”, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni.

I relativi giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e debbono quindi essere retribuiti.

Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti suindicati hanno diritto, ex art. 1, L. n. 69/1992, (2) a specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi.

Documentazione

L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni.

Ritenute fiscali

Il datore di lavoro deve effettuare le ritenute sulle retribuzioni erogate.

Non è peraltro soggetto a ritenuta d’imposta, a norma dell’art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, (3) il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.


(1)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1957 N. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Art.119

  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

(2)

LEGGE 29 Gennaio 1992 N. 69

Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali

Articolo 1

  1. Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

 

(3)

LEGGE 21 Marzo 1990 N. 53

 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale..

 Articolo 9

  1. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

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NASPI ANCHE RIFIUTANDO IL TRASFERIMENTO

L’INPS ammetta la possibilità di accedere alla prestazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nella ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.

Le norme in vigore riconoscono il diritto all’indennità di disoccupazione in ambito ASpI e all’indennità NASpI ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente ulteriori requisiti legislativamente previsti. Riguardo all’involontarietà dello stato di disoccupazione, le indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione.

In talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore è consentito l’accesso al trattamento di disoccupazione.

Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa (rapporto non proseguibile valutabile dal giudice), le dimissioni del lavoratore sono da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e lo stato di disoccupazione si ritiene involontario.

Stesso vale nelle ipotesi di cessazione del rapporto in cui le parti risolvano in modo consensuale il rapporto, sia in esito alla procedura di conciliazione, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Se, a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore, le parti (in sede di conciliazione) convengono sulla corresponsione di somme diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro, è ugualmente possibile accedere alla NASpI.

Per quanto attiene all’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio.

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Congedo di 4 giorni per i padri lavoratori

Quattro giorni di congedo obbligatorio possono essere goduti dai padri lavoratori dipendenti, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti (anche adottivi e affidatari) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione. Più precisamente, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro quel limite temporale. Si tratta di un congedo aggiuntivo a quello della madre, spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità e può essere fruito anche in via non continuativa.

Il congedo facoltativo del padre pari a un giorno, è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano, quindi, il termine finale del congedo di maternità della madre. Anche tale congedo deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente e deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Per gli eventi del 2017 l’INPS afferma che si applicano le precedenti disposizioni che prevedevano solo 2 giorni di congedo obbligatorio. L’INPS segnala che per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio

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ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE

Un lavoratore bloccato dalla neve o dal ghiaccio deve provare al datore di lavoro la situazione che gli impedisce di essere presente al lavoro. E’ questa la conclusione a cui arriva Fondazione studi dei Consulenti del lavoro comparando le disposizioni vigenti in materia di assenze dei lavoratori.

Sarà dunque opportuno che chi è rimasto intrappolato nei disagi provocati dalle nevicate di questi giorni presti massima attenzione a quanto previsto da leggi e contratti collettivi.

In questi ultimi giorni l’Italia sta affrontando una forte ondata di maltempo, ma cosa succede al lavoratore dipendente che non si reca al lavoro a causa della nevicata?

Nel corso del rapporto di lavoro può verificarsi l’impossibilità di realizzare la prestazione per cause che riguardano sia il lavoratore che il datore di lavoro, anche se non sono imputabili agli stessi. Nel caso in cui la mancata prestazione riguardi la persona del lavoratore, come ad esempio quando quest’ultimo non raggiunge il posto di lavoro per sciopero dei mezzi pubblici o per il maltempo, l’impossibilità sopravvenuta libera il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione ed esonera il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.

In questi casi occorre comunicare all’azienda in maniera tempestiva l’assenza e le motivazioni, per poter utilizzare il monte permessi a disposizione. Infatti, il “maltempo” (con le conseguenti condizioni che impediscono il raggiungimento della sede di lavoro e quindi l’impossibilità di prestare l’obbligazione lavorativa) deve essere provato dal lavoratore che giustifica così la sua assenza dal lavoro.

Nella eventualità invece che il Ccnl applicato alla fattispecie concreta non preveda nulla in materia, la regolamentazione è da riferire al codice civile, secondo la richiamata assegnazione dell’onere della prova e la necessità che l’impedimento sia effettivo. In assenza di queste condizioni, scatta l’addebito disciplinare per l’assente, che non abbia provato la concreta impossibilità di adempiere alla obbligazione fondamentale posta in capo al lavoratore.

Fin qui i doveri del lavoratore che a fronte ha anche dei diritti. Non a caso, diffusamente i contratti collettivi riconoscono un monte ore di congedi/permessi straordinari, legati proprio ad esempio ad eventi meteorologici eccezionali, dei quali il lavoratore può usufruire in tali occasioni. Tutte le info presso il ns. Studio.

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Collocamento disabili, attenzione alle nuove regole

Dal 1 gennaio 2018, chi ha alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, dovrà assumere un disabile entro il 2 marzo. Sono, infatti, cambiate le regole che prevedevano l’obbligo di assunzione solo dopo la sedicesima assunzione.

Da quest’anno, quindi, è stato anticipato l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile e dovrà essere contestuale al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti). Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure:

  • il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’ 1% riservato a vedove, orfani o profughi),
  • 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti
  • lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Considerando che sono le dimensioni aziendali legate al numero dei dipendenti in forza ad imporre o meno l’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, è importante verificare le modalità di computo, nonché alcuni casi di esclusione legati alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all’inserimento di persone disabili. Entro il 31 gennaio 2018, inoltre, il datore che al 31.12.17 occupa 15 o più lavoratori, è tenuto a presentare telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto, dove andrà indicata la situazione occupazionale a tale data. La predisposizione e l’invio possono avvenire tramite gli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro). Nel computo dei lavoratori che determineranno la quota di riserva vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono computabili le seguenti categorie di lavoratori: a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, stagionali, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, in inserimento, in somministrazione, assunti per attività da svolgersi all’estero, impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, che aderiscono al programma di emersione, apprendisti, assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, in telelavoro, intermittenti, part time computandoli per la quota di orario effettivamente svolto, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/99. Tutte le info presso il nostro Studio.

 

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NUOVE REGOLE PER I TIROCINI – REGIONE MARCHE – LA GIUNTA APPROVA LINEE GUIDA

 Comunicato stampa Giunta regionale Marche
NUOVE REGOLE PER I TIROCINI – LA GIUNTA APPROVA LE NUOVE  LINEE GUIDA

Delibera 1474 dell’11/12/2017

Sono 55.525 i tirocini avviati nelle Marche nell’ultimo quinquennio. I bandi avviati tra il 2014 e il 2015 ormai conclusi che forniscono perciò dati certi, evidenziano un tasso del 55 per cento di avviamento al lavoro presso la stessa azienda che ha attivato il tirocinio. Per proseguire in questo percorso virtuoso, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell’ultima seduta le nuove linee guida sui tirocini di qualità. Il provvedimento riguarda i tirocini “extracurriculari”, ossia non compresi nell’ambito di un percorso formativo universitario, scolastico o di formazione professionale.

Destinatari sono disoccupati o a rischio disoccupazione, beneficiari di sostegno al reddito con rapporto di lavoro in essere, soggetti occupati ma in cerca di altra occupazione, disabili, soggetti svantaggiati. L’indennità di partecipazione varia tra i 400 e i 500 euro mensili (quest’ultimo importo se prevista un’attività pari almeno a 30 ore settimanali).

Sono soggetti promotori i centri per l’impiego, i servizi per l’impiego accreditati in base alla normativa regionale, gli istituti di istruzione universitaria statali o non, le istituzioni scolastiche statali e non, le fondazioni di istruzione tecnica superiore, le agenzie formative private accreditate dalla Regione Marche, i soggetti intermediari autorizzati dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e l’Agenzia stessa.

I soggetti ospitanti il tirocinio sono imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici. Le linee guida regolano le condizioni di attivazione e attuazione del tirocinio, limiti numerici e primalità: più tirocinanti vengono assunti dal soggetto ospitante, maggiore è il numero di tirocini successivamente attivabili. Valorizzato, infine, il monitoraggio del progetto. “Nelle Marche siamo soddisfatti dei risultati fino ad ora ottenuti, che indicano che a monte dell’avvio della singola esperienza c’è un’efficace analisi delle esigenze reciproche. Anche dai bandi in corso di esecuzione ci attendiamo analoghi risultati” spiega l’assessore Loretta Bravi, che sottolinea che “il tirocinio è considerato dagli orientamenti nazionali ed europei strumento fondamentale per l’inserimento nel mercato del lavoro. Coniugando apprendimento e formazione, viene facilitata la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall’inattività, al mercato del lavoro.

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Assumere con l’esonero contributivo

Risultati immagini per esonero contributivo 2018 assunzione giovaniDa gennaio 2018  assumere o confermare giovani porta benefici contributivi ai datori di lavoro privati.

Leggi Circolare Fondazione Studi Agevolazioni_assunzioni Legge Bilancio sull’argomento

Con la legge di bilancio 2018, infatti, è stato introdotto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore (premi INAIL esclusi) per 36 mesi, se l’assunzione (per il 2018) riguarda un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di soggetti under 35 anni che non siano mai stati occupati prima a tempo indeterminato. Il limite massimo d’importo dell’esonero è pari a 3.000 euro su base annua.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione sia stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Occorrerà quindi, accertare tale situazione prima di assumere i giovani con i requisiti.L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Inoltre, sarà necessario rispettare tutte le vecchie regole che limitano il campo degli esoneri ai datori privi di Durc, o che non abbiano rispettato il diritto di precedenza, ecc.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi a tale assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’eventuale revoca non ha effetti (nel computo del periodo residuo) nei confronti degli altri datori privati che assumono il lavoratore.L’esonero si applica anche nei casi di prosecuzione (dopo il 31.12.17) di un apprendistato terminato, se il lavoratore non ha compiuto 35 anni (per il 2018) alla data della prosecuzione ed è applicabile dopo la scadenza del beneficio contributivo già previsto per l’anno successivo al  conseguimento.L’esonero si applica anche nei casi di conversione, dopo il 31.12.17, di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato (fermo il requisito anagrafico alla data della conversione). L’esonero non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Tutte le info presso il ns. Studio.

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Buste paga, stop al pagamento in contanti degli stipendi da luglio 2018

 

Buste paga, stop al pagamento in contanti degli stipendi da luglio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. La nuova norma servirà a combattere forme elusive dei rapporti di lavoro. Vediamo cosa prevede e a chi si applica la norma e le sanzioni previste per i trasgressori.

 

A partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. E’ quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Come anticipato in un articolo di fine novembre la nuova norma sulle buste paga tracciabili servirà a combattere il cosiddetto lavoro grigio. Si tratta di un comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga.

Nella Legge di Bilancio viene stabilito che dal 1° luglio 2018 datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili. Vediamo in breve cosa dice la norma in attesa di una prossima circolare applicativa.

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Le prestazioni occasionali nelle società sportive

società sportive

Sotto l’albero di Natale, per effetto di un emendamento introdotto nella legge di Bilancio 2018, approvata, in via definitiva, il 23 dicembre u.s., le società sportive hanno trovato, come regalo, la soluzione ad un problema che l’abrogazione dei voucher aveva evidenziato con una certa rilevanza: mi riferisco al lavoro discontinuo degli steward negli stadi di calcio che, nella gran parte dei casi, era remunerato attraverso i c.d. “buoni lavoro”, sia direttamente che attraverso forme di appalto, cosa consentita, anche con l’utilizzazione dei voucher, dal DM. del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007, modificato nel corso del 2010. Del resto, se si prendono in esame i datori di lavoro che, a vario titolo, hanno, negli anni passati, fatto ricorso agli stessi, si può ben verificare come ai primi posti della classifica si trovino sia società fornitrici di steward che società di calcio di primissima fascia.

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INL: Autorizzazione in tempi rapidi per impianti di impianti di allarme o antifurto dotati di videocamere o fotocamere.

inl

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce indicazioni operative agli uffici per velocizzare le pratiche di autorizzazione ad installare “impianti di allarme o antifurto dotati di videocamere o fotocamere da parte di imprese” ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

Il testo della nota

Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.

L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.

In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

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