Reddito di cittadinanza: per ogni addetto del CPI 506 potenziali beneficiari

Sono circa 8.000 gli operatori dei 501 Centri per l’impiego italiani e, di questi, solo 4.981 (1.835 al Nord, 1.143 nel Centro Italia e 2.003 al Sud) sono specializzati e qualificati per gestire la presa in carico dei circa 2 milioni e cinquecentomila soggetti in età lavorativa e sotto la soglia di povertà che potrebbero beneficiare del reddito di cittadinanza.

In considerazione dell’attuale numero degli addetti dei Centri per l’impiego, ogni operatore dovrebbe pertanto prendere in carico, dopo il 6 marzo, circa 506 potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza.

Questi alcuni dei dati messi in luce nel documento presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso dell’audizione del 5 febbraio scorso presso la XI Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, sul Ddl n.1018/19 di conversione del Decreto Legge n.4/19 contenente le disposizioni per Quota 100 e reddito di cittadinanza.

Un decreto con il quale prendono forma i due punti cardine dell’azione di Governo. Indispensabile quindi introdurre una semplificazione della procedura, già sperimentata in altre misure di politica attiva, evitando la doppia sottoscrizione del Patto per il lavoro e del programma di ricerca intensiva alla ricollocazione (AdR) e prevedendo un meccanismo di presa in carico del soggetto percettore, da parte dell’operatore che accompagnerà il beneficiario al lavoro.

Inoltre, la creazione di un sistema in cui gli operatori pubblici lavorino in sinergia con le agenzie per il lavoro private che, dopo il d.lgs. n. 276/03, svolgono un ruolo essenziale nelle politiche attive.

Tra le altre criticità segnalate dai Consulenti del Lavoro nel corso dell’audizione, la sospensione dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi fino al 2021, prevista dall’art. 9 c. 8 del Decreto Legge n. 4/19. Chi perde un posto di lavoro e non si trova nelle condizioni per poter beneficiare del reddito di cittadinanza, si vedrà privato di quell’unico strumento di politica attiva a livello nazionale, appunto l’AdR, in grado di supportarlo nella ricerca di una nuova occupazione. I Consulenti del Lavoro hanno chiesto in primis di ripristinare tale strumento e solo in subordine di sopperire a questo vuoto di tutela per tali soggetti con l’introduzione di un regime transitorio prima della sospensione.

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Reddito di cittadinanza, la guida completa: requisiti, importi e sanzioni  

 

Interessante riepilogo sulle nuove norme del reddito di cittadinanza di  Simone Micocci dal sito dal sito www.money.it

Reddito di cittadinanza: domande da marzo, assegni erogati il 27 aprile. Qui la guida completa con tutto quello che c’è da sapere su requisiti, calcolo dell’importo e sanzioni.

Il reddito di cittadinanza partirà da marzo 2019, con i primi assegni che arriveranno intorno al 27 aprile: è tutto pronto per la partenza di questa importante misura per il contrasto alla povertà, con il sito internet da cui fare domanda che dovrebbe essere pronto la prossima settimana.

Con la pubblicazione del decreto (che trovate in allegato in coda all’articolo) in Gazzetta Ufficiale, hanno avuto avvio le operazioni che porteranno alla nascita del reddito di cittadinanza: l’Anpal sta lavorando per far sì che 6.000 navigator vengano assunti il prima possibile, mentre Poste Italiane ha cominciato a stampare le carte elettroniche dove verrà erogato l’assegno.

Tuttavia, ad oggi non tutti hanno chiaro il funzionamento del reddito di cittadinanza e quando spetta; ecco perché abbiamo deciso di scrivere una guida completa su quello che è stato rinominato come RdC, per far chiarezza su requisiti, importi e sanzioni.

Partiamo col dire che questo consiste in un’integrazione del reddito familiare, un concetto fiscale introdotto apposta per questa misura di cui la definizione è contenuta nell’articolo 2 – comma VI – del decreto legge. La soglia massima di integrazione è di 780,00€ al mese per la persona che vive sola, mentre per le famiglie numerose si sale progressivamente (in base al parametro di scala di equivalenza).

Spetta sia agli italiani che agli stranieri, purché residenti in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa); ci sono poi delle norme ad hoc per i disabili, mentre per gli Over 67 questo acquista il nome di pensione di cittadinanza.

Per mantenere il diritto al reddito di cittadinanza bisognerà rispettare quelle che Di Maio ha rinominato come le “norme anti-divano” con la sottoscrizione, a seconda dei casi, di un Patto per il lavoro, di un Patto per la formazione o di un Patto per l’inclusione sociale con il centro per l’impiego. Per chi non lo fa le sanzioni possono essere molto severe, mentre in caso di falsa dichiarazione si può andare persino in carcere.

Capire il funzionamento del reddito di cittadinanza, comunque, non è difficile: a tal proposito, di seguito trovate una guida contenente tutti i punti focali della misura con le relative spiegazioni. Per maggiori informazioni, invece, vi invitiamo a consultare le nostre guide specifiche sul RdC che trovate nella rubrica dedicata al reddito di cittadinanza.

REDDITO DI CITTADINANZA (RDC 2019)

  • Cos’è il reddito di cittadinanza?
  • Requisiti e beneficiari
  • Importi
  • Durata
  • Patto per il lavoro e per l’inclusione sociale
  • Richiesta
  • Sanzioni

Cos’è il reddito di cittadinanza? Continua a leggere

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LAVORO AGILE, LE NOVITÀ PER IL 2019

La legge di bilancio 2019 integra la recente disciplina del lavoro agile o smart working, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 81/17, nota anche come Jobs Act del Lavoro Autonomo, per favorire l’accesso a questa particolare modalità di lavoro da parte delle lavoratrici madri e dei genitori di soggetti con disabilità grave.

L’istituto del lavoro agile trova la propria ratio ispiratrice nell’obiettivo di aumentare la competitività delle aziende mediante l’incremento della produttività individuale e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Esso non configura una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità alternativa di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoro agile deve essere stipulato con accordo scritto (concordando anche forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro).

L’aspetto più innovativo della disciplina del lavoro agile consiste proprio nello svincolare la prestazione lavorativa: da un luogo fisico, obbligatorio e collettivo, di svolgimento della prestazione lavorativa, costituito tradizionalmente dai locali aziendali; da un controllo diretto della prestazione da parte del datore di lavoro; dal rispetto di un orario di lavoro.

L’elemento caratterizzante è rappresentato dall’impiego delle nuove tecnologie informatiche, che consentono al lavoratore di eseguire la prestazione da remoto, interagendo con l’ambiente di lavoro (colleghi, clienti, fornitori, ecc.) mediante il computer, il tablet o lo smartphone.

Con la legge di bilancio 2019 si stabilisce che i datori che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate: dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità; dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave, come individuati dalla L.104/92.

Qualora il lavoro agile sia oggetto di accordi collettivi, questi dovranno recepire la novità normativa, prevedendo specifici criteri di formazione delle graduatorie. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio di Consulenza del lavoro.

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Lavoro intermittente e straordinari

Non è possibile non applicare al lavoratore intermittente (cd a chiamata) la disciplina in materia di orario di lavoro, nel caso effettui lavoro straordinario. Il Ministero del lavoro ha risposto con l’interpello n.6/18 ad un quesito che riguardava l’ipotesi di superamento delle 40 ore settimanali, per un lavoratore a chiamata, con possibilità di erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si trattasse di regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero, nel rispondere all’interpello, ha ricordato che il Dlgs n. 66/03 definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, o altro definito dai contratti collettivi, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro. La stessa norma stabilisce che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto, con la possibilità per i contratti collettivi di regolamentare le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti di durata massima settimanale dell’orario di lavoro.

E’ considerato orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Tale disciplina, quindi, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato.

Il lavoro a chiamata prevede che il trattamento economico del lavoratore sia regolato dal principio di proporzionalità, cioè deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita e dal principio di non discriminazione. Lo stesso non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Nei suoi confronti, inoltre, trovano applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi del lavoro subordinato (retribuzione globale, ferie, malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale).

Pertanto, la facoltà concessa dalla legge al datore di attivare il contratto intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del Dlgs n. 66/03 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato. Tutte le informazioni sono reperibili preso il nostro Studio.

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ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI 2019 – 2020

E’ stata prevista l’introduzione di una nuova forma di esonero previdenziale in favore dei datori di lavoro privati che effettueranno, nel biennio 2019-2020, assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La riduzione contributiva sarà pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 36 mesi. Per potere usufruire dell’incentivo, il lavoratore al momento dell’assunzione dovrà avere un’età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non avere mai avuto in passato rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con lo stesso datore che procede all’assunzione esonerata, o con altri datori.

Ricordiamo che non costituiscono causa ostativa al godimento del beneficio, i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, ma solo nel caso in cui non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le modalità pratiche di fruizione della riduzione sono rimandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dal 12.8.18, data di entrata in vigore della Legge n. 96/18.

Questo nuovo esonero ricalca quello già esistente previsto dall’art. 1, commi da 100 a 108  e da 113 a 115 della Legge n. 205/17 che concede la medesima agevolazione alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018 (assunzione di under 35), o meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato precedentemente, con una riduzione contributiva pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per un periodo massimo di 36 mesi e misura massima della riduzione pari a 3.000 euro su base annua.

Emergono, tuttavia, alcune differenze non riporta la specifica esclusione dall’agevolazione dei lavoratori domestici e degli apprendisti, né la condizione per il datore incentivato di non aver effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione. Tutte le informazioni potranno essere richieste al nostro Studio .

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Lavoro occasionale nel TURISMO come cambia dopo il decreto dignità

 Modificata la normativa delle prestazioni occasionali (ex voucher) allo scopo di favorire il lavoratore nell’ambito dell’attività svolta con questo sistema. La nuova norma consente alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, di ricorrere al contratto di lavoro occasionale.

Le prestazioni devono però essere rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, o da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’Università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Resta fermo, invece, il divieto di ricorrere alle prestazioni occasionali per i datori, rientranti negli altri settori di attività, che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

È quindi importante determinare il momento esatto in cui questo conteggio deve essere effettuato, nonché le modalità di computo dei lavoratori stessi. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato.

Per i lavoratori a tempo parziale il calcolo sarà in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa, va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Altra modifica riguarda la comunicazione preventiva che l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. In tale fattispecie, infatti, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, l’utilizzatore ha l’onere di comunicare la data di inizio, le ore presunte e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, le somme utilizzabili per compensare il prestatore, potranno essere versate anche tramite un Consulente del Lavoro.

Tutte le notizie utili sono reperibili presso il nostro Studio.

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SOFTWARE GRATUITO PER PER LEGGERE LE FATTURE IN FORMATO XML: ASSOINVOICE

AssoSoftware, l’associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale per imprese, intermediari e PA, ha rilasciato uno specifico tool di visualizzazione dei file fattura in formato Xml chiamato AssoInvoice in formato più simile agli standard commerciali.

Il programma a è liberamente scaricabile dal sito dell’Associazione cliccando

sul link:http://www.assosoftware.it/assoinvoice, ed è installabile sui propri pc (è compatibile con sistemi operativi Windows, Mac e Linux) da parte di qualsiasi operatore, pubblico o privato, interessato a consultare agevolmente le fatture Xml.

Dopo aver installato il programma, bisogna scegliere la cartella di lavoro che contiene i file delle fatture elettroniche da visualizzare e Assoinvoice permetterà la visualizzazione delle controparti (cedente/prestatore e committente) contenute nei vari file e le rispettive fatture emesse o ricevute.

È consentita la visualizzazione delle fatture impostando come filtri di ricerca sia le anagrafiche sia l’anno e il mese della data documento.

L’utente può:

  • visualizzare o scaricare anche eventuali allegati inclusi nei file Xml;
  • visualizzare la presenza della firma digitale apposta sulla fattura e il nominativo del soggetto firmatario;
  • conoscere se il file risulta allegato a un messaggio di posta elettronica (estensione .eml).

La particolarità di AssoInvoice consiste nella creazione del foglio di stile, appositamente ideato e realizzato da AssoSoftware, che permette la rappresentazione del contenuto della fattura Xml in un formato molto simile ai formati classici di fatture “cartacee” in uso presso le aziende.

È possibile visualizzare la fattura in due modalità:

  • forma “semplificata”, che evidenzia solo i dati fiscalmente rilevanti,
  • forma “completa”, con l’aggiunta anche delle informazioni gestionali facoltative.
  • forma “ministeriale” che utilizza il foglio di stile classico della fattura elettronica, in formato elenco, messo a disposizione da Sogei.

Le fatture, una volta visualizzate, possono essere anche stampate su supporto cartaceo.

È possibile comunicare osservazioni e suggerimenti ad Assosoftware scrivendo all’apposita casella email assoinvoice@assosoftware.it.

In conclusione, AssoInvoice, rappresenta un “e-reader” della fattura Xml realizzato da AssoSoftware per consentire alle aziende meno strutturate di poter utilizzare il nuovo formato digitale della fattura in modo semplice e consapevole limitando eventuali errori.

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Inps: nuovo servizio online per aziende e consulenti. – Verifica consumo CIG Ordinaria

Prima di presentare la domanda di cassa integrazione sarà possibile verificare il consumo di ore di cassa integrazione ordinaria (cigo)

Dal 1° novembre aziende e consulenti potranno verificare sul sito internet dell’Istituto il consumo di ore di cigo e controllare se il periodo che intendono richiedere rispetta i limiti di legge.

Una guida allegata al messaggio Hermes n. 3566, pubblicato oggi sul sito, spiega le modalità di accesso e utilizzo del nuovo servizio telematico.

Il messaggio informa anche che dal 1° novembre sarà eliminato il “file CSV” (l’elenco dei lavoratori dell’unità produttiva interessata alla cigo), allegato finora obbligatoriamente alla domanda di autorizzazione.

Le informazioni contenute nel file verranno infatti reperite dai dati forniti con i flussi UNIEMENS dei sei mesi precedenti l’inizio del periodo di cigo richiesto. L’azienda dovrà solo indicare i nominativi dei lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale, con le modalità descritte nel messaggio Hermes n.3566.

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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE METALMECCANICO

Con l’entrata in vigore del rinnovo del CCNL Metalmeccanica aziende industriali dello scorso 26 novembre 2016, è stato introdotto il diritto dei lavoratori alla formazione continua.

DESTINATARI E DURATA

Destinatari del diritto sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza indipendentemente dalla data di assunzione) nel primo biennio di ogni ciclo triennale.

I percorsi formativi, della durata di almeno 24 ore pro capite in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro, dovranno svolgersi entro il terzo anno del medesimo ciclo triennale.

In fase di prima applicazione le aziende hanno, dunque, tempo per programmare le attività formative per i dipendenti in forza fino al 31 dicembre 2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 dicembre 2019.

FORMAZIONE INTERNA O ESTERNA

La formazione potrà essere gestita direttamente dall’azienda.

Le aziende possono, infatti, organizzare, anche mediate il supporto dei Fondi Interprofessionali cui aderiscono, corsi di formazione interni, garantendo ai dipendenti L’apprendimento delle materie ritenute più utili per lo svolgimento del lavoro.

Trattandosi di un adempimento contrattuale è consigliabile adottare un sistema di tracciabilità della formazione svolta nel triennio, registrando tutte le iniziative a cui partecipino i lavoratori.

Nel caso in cui l’azienda non si attivi per organizzare corsi di formazione interni, il lavoratore avrà diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione all’esterno dell’impresa: in questo caso, le ore di formazione resteranno per due terzi a carico dell’azienda (16 ore) e per un terzo a carico del lavoratore (8 ore) e la formazione dovrà essere volta all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo. Qualora le iniziative formative individuate dal lavoratore prevedano un costo di frequenza, l’azienda dovrà sostenerne il costo fino ad un massimo di 300 euro a dipendente nel triennio.

ESCLUSIONI

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 non è contemplata all’interno del percorso di formazione continua previsto dal CCNL e dovrà comunque sempre essere effettuata a parte.

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Tracciabilità delle retribuzioni, definite altre modalità di pagamento

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) interviene nuovamente, con la nota n.7369/18, sulla tracciabilità dei pagamenti ritenendo conforme alla disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario, ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. Ricordiamo che dal 1° luglio 2018 datori di lavoro o committenti devono corrispondere le retribuzioni solo con mezzi tracciabili.

Secondo l’INL il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale”, inoltre, può ritenersi valido, purché siano rispettate le condizioni e le modalità stabilite dalle norme secondo le quali gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, come già anticipato da Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro sia con l’approfondimento dell’8 giugno 2018, sia con le prime FAQ del 3 agosto 2018, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l’INL ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l’acquisizione di prove anche documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla norma.

Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato. La nota INL indica diverse ipotesi.

Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio.

 

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