RdC: istruzioni su applicativo “Domanda e offerta di lavoro”

Arrivano le istruzioni operative sull’utilizzo dell’applicativo online “Domanda e offerta di lavoro” rilasciato dall’Agenzia nazionale di politiche attive del lavoro (Anpal) sulla piattaforma MyANPAL.

La comunicazione del posto vacante alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza (RdC), ricorda l’Agenzia con la nota n. 10878/19, è condizione per la fruizione del beneficio riconosciuto ai datori di lavoro che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza, così come, tra gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari del sussidio chiamati a stipulare il Patto per il Lavoro, vi è anche quello di registrarsi sull’apposita piattaforma digitale.

 

L’applicativo consente l’accesso a tre profili utente: “Cittadino”, attraverso il quale chi è in cerca di occupazione, compresi i beneficiari di RdC, può inserire il proprio cv (inserire, visualizzare, modificare e pubblicare le informazioni relative proprio profilo professionale) e ricercare le posizioni lavorative aperte. Il profilo “Azienda”, permette ai datori di lavoro e ai Consulenti del Lavoro delegati di gestire sia le proprie posizioni aperte (caricando a sistema le informazioni relative alle proprie sedi legali e unità operative), sia le vacancy e sia l’inserimento degli esiti del colloquio e la chiusura del ciclo di ricerca lavoro tramite l’inserimento di una Comunicazione Obbligatoria (Co).

È possibile accedere alle funzionalità di gestione delle Vacancy solo una volta completato l’inserimento delle informazioni obbligatorie (indirizzo mail, dati sede legale, dati sede operativa, Codici ATECO/NACE delle attività).

La funzione “Operatore”, consente agli operatori dei CPI, alle Agenzie per il Lavoro autorizzate all’intermediazione (come Fondazione Consulenti del lavoro) e ai patronati convenzionati di accedere alle funzionalità di gestione del cv per conto dell’utente “Cittadino” e di gestione delle offerte di lavoro per il profilo “Azienda”.

Gli utenti che desiderino accedere ai servizi offerti dall’applicativo “Domanda e Offerta di lavoro”, devono procedere alla registrazione al Portale MyANPAL ed effettuare il login.

L’accesso alla Web Application “Domanda e Offerta di lavoro” è definito in base al profilo associato all’utente (Cittadino, Aziende, Operatori). A ciascun profilo è associato un set di autorizzazioni necessarie a gestire le diverse funzionalità associate al profilo stesso. Info dal nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

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Consulenti del lavoro, le proposte a Salvini per la crescita

 

 

Il piano per rimettere in moto l’economia passa dagli investimenti in politiche attive del lavoro rivolte ai percettori di NASpI, dall’introduzione di un salario minimo legale e da una riforma organica del sistema fiscale, che preveda una congrua riduzione del cuneo fiscale. Su questi tre punti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) ha elaborato alcune riflessioni e proposte che sono state presentate il 15 luglio al Vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso del tavolo di confronto con le parti sociali mirato alla stesura della prossima manovra finanziaria.

Nel documento il CNO sottolinea come, in un Paese a bassa crescita come l’Italia, la riduzione delle tasse non può che passare dalla ricerca di maggiori risparmi. Una voce di spesa in continuo saldo negativo è costituita, ad esempio, dai sussidi per disoccupazione erogati ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario. Per rendere sostenibile questa spesa servirebbe – secondo la Categoria – un piano di investimenti in politiche attive del lavoro rivolte ai percettori di NASpI. Se le politiche attive fossero finalizzate al ricollocamento dei lavoratori in NASpI presso le aziende in cerca di personale qualificato, sarebbe possibile azzerare nell’arco di 5 anni il saldo attualmente negativo di 10 miliardi di euro l’anno. Oggi, invece, le misure volte al reinserimento dei percettori di disoccupazione sono delegate alla programmazione delle politiche del lavoro regionali dirottando l’assegno di ricollocazione sui percettori del reddito di cittadinanza. Altra misura esaminata è l’impatto sul costo del lavoro delle imprese italiane, soprattutto quelle piccole e medie, che si avrebbe con l’introduzione di un salario minimo legale per i lavoratori dipendenti. Per il CNO, pur essendo condivisibile il tentativo di dare dignità economica al lavoro e combattere i fenomeni di manodopera a basso costo in violazione dei diritti dei lavoratori, tale introduzione potrebbe comportare una serie di effetti negativi: una minore disponibilità di risorse per trattamenti retributivi aggiuntivi come premi di produzione e welfare aziendale; l’aumento del prezzo di beni e servizi da parte delle imprese tenute ad affrontare nuovi costi, che potrebbe vanificare i benefici sui consumi e sul potere d’acquisto che la norma sul salario minimo tende a generare, dumping sociale con i lavoratori europei, delocalizzazioni, lavoro sommerso.

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Ferie, dalla durata minima al limite per il godimento

Le ferie rappresentano il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore.

La legge disciplina la durata minima, che non può essere inferiore a 4 settimane, nonché le modalità di fruizione. Il contratto collettivo (cc) può sempre stabilire condizioni migliorative.

Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo delle ferie maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. La normativa stabilisce che la consequenzialità delle settimane di ferie non sia implicita, ma debba essere richiesta dal lavoratore.

Una forte tutela prevista dal Legislatore al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro è rappresentata dalla impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro. Dando attuazione al principio costituzionale, il quale esclude la possibilità di rinuncia da parte del lavoratore al godimento delle ferie, il D.Lgs n. 66/03 ha espressamente stabilito che il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dall’erogazione del relativo importo.

La liquidazione dell’indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I criteri retributivi delle ferie rispecchiano gli accordi economici esistenti tra datore e lavoratore.

Qualora il datore di lavoro violi il diritto del lavoratore a godere di almeno 2 settimane di ferie all’anno, il medesimo è soggetto a sanzione amministrativa tra 100 e 600 euro. Tali importi sono aumentati qualora i lavoratori interessati siano più di 5 ed i periodi superiori a 2 anni.

Qualora le ferie maturate non vengano godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, la relativa retribuzione, pur non essendo stata riconosciuta al lavoratore, diventa imponibile previdenziale. Lavoratore e datore, pertanto, sono obbligati, ognuno per la propria quota, a versare i relativi contributi.

Trattandosi di un versamento anticipato, i contributi già versati nel mese di fruizione delle ferie arretrate sono scomputati dal conteggio dei contributi dovuti, sia per la parte in capo al lavoratore, sia per la quota dovuta dal datore. Tutte le informazioni sull’argomento sono reperibili presso lo Studio  Assenti  – Consulenti del lavoro.

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INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

È previsto un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore (con esclusione dei premi Inail) per un valore collegato al reddito di cittadinanza (RdC) spettante e goduto dal lavoratore assunto.

Sulla materia arrivano le FAQ (CircolareFS_8_2019_FAQ_RedditoCittadinanza) predisposte da Fondazione Consulenti per il Lavoro e da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Una guida utile sia agli operatori del mercato del lavoro, sia a chiunque voglia rendersi conto delle potenzialità e finalità del reddito di cittadinanza, con l’ausilio di tabelle riepilogative ed esempi pratici per conoscere in dettaglio questa nuova misura di politica attiva del lavoro.

Destinatari sono i datori di lavoro privati, la prassi già consolidata da parte dell’Istituto, consente di annoverare fra i beneficiari enti pubblici economici, datori non imprenditori, studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato.

Nella platea dei beneficiari si annovereranno anche i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato contratti di lavoro dipendente con la cooperativa medesima.

Sembrerebbero inclusi dalla platea dei beneficiari dell’incentivo i datori di lavoro domestico.

Le assunzioni dovranno avvenire a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato.

È da escludere che gli incentivi possano riguardare il lavoro intermittente.

L’incentivo è pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (nel limite massimo di 780 euro mensili), per il numero dei mesi non ancora “percepiti”, con un minimo di 5 mensilità.

Qualora il rapporto sia instaurato con un lavoratore che, all’atto dell’assunzione, percepisce il RdC per effetto di un cd. “rinnovo”, l’incentivo potrà essere fruito solo per 5 mesi.

Comunque, il beneficio non potrà superare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore per le mensilità incentivate. È richiesto il rispetto delle condizioni di carattere generale, il possesso del Durc e, in particolare, la realizzazione di un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.

Il licenziamento del lavoratore entro 36 mesi a decorrere dall’assunzione agevolata comporterà l’obbligo di restituzione dell’incentivo già fruito, maggiorato delle sanzioni civili. Ciò salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa, o per giustificato motivo.

Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

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La Regione Marche pubblica due avvisi a sostegno dell’occupazione Under e Over 30 per 11,8 milioni di Euro

     Il sostegno all’occupazione è una delle grandi priorità della Regione Marche che in occasione del 1° maggio, Festa dei Lavoratori,  pubblica altri due avvisi rivolti sia ai giovani che ai meno giovani.

L’Assessorato al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione ha aperto infatti  ieri mattina i bandi per:

  • 1.200 borse lavoro per l’occupazione degli over 30 e 300 aiuti alle assunzioni a favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti (10mila euro per assunzioni a tempo indeterminato e 5 mila euro per quello a tempo  determinato) per un totale di 8.468.400 euro
  • 300 borse di ricerca per giovani laureati under 30 e 100 aiuti alle assunzioni per le imprese che li assumono (10 mila euro per assunzioni a tempo indeterminato e 5 mila euro per quello a tempo  determinato) per un totale di 3.343.600 euro.

Nuove misure che si aggiungono a quelle già varate per implementare e rafforzare le politiche per il lavoro messe in campo dalla giunta per un  totale di 779 milioni di euro a favore di investimenti per le imprese, aree di crisi, formazione professionale, politiche sociali, tirocini e borse lavoro, rivalutazione del piccolo commercio. A queste cifre si aggiungono poi 249 milioni di euro per i fondi straordinari del sisma per l’occupazione e 274 milioni dal Piano di sviluppo rurale per l’occupazione in agricoltura.

Si continua nelle azioni intraprese, sottolinea l’Assessorato al Lavoro, perché  stanno dando i loro frutti come risulta anche dal Rapporto sull’occupazione in Italia della Fondazione OpenPolis, pubblicato qualche giorno fa, che mette a confronto anche le differenze regionali. Numeri alla mano, le Marche con un tasso del 69,4% di occupati si posizionano nella parte medio alta  della classifica dietro le Regione del Nord e superano nettamente sia la media italiana del  63%, che l’obiettivo del 67% fissato da Bruxelles per il 2020. Anche i NEET, giovani che non studiano e non lavorano sono diminuiti: nel 2013 erano oltre 45 mila a fine 2018, 36 mila.

In particolare gli ultimi due avvisi rispondono alle esigenze del borsista di inserirsi nel mercato del lavoro e a quelle delle imprese di reperire figure professionali coerenti con i propri fabbisogni.

BANDO OVER 30

L’avviso volto all’assegnazione di 1200 borse lavoro, si rivolge a disoccupati che abbiano compiuto 30 anni, residenti nella Regione Marche, in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l’Impiego. Si tratta di un target di destinatari che si rivolge ai Centri per l’Impiego regionali e che soffre in modo significativo della crisi occupazionale
La borsa lavoro ha una durata di 6 mesi e prevede una indennità individuale di euro 700 lordi mensili che verrà liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l’INPS in soluzioni bimestrali. L’indennità di borsa si assimila fiscalmente al lavoro dipendente.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata dal disoccupato solo dopo aver individuato e concordato l’inserimento in borsa con una struttura ospitante.
Possono essere Strutture ospitanti: datori di lavoro privati imprese o organizzazioni senza fini di lucro, studi professionali ecc. La struttura ospitante deve possedere i requisiti previsti dall’Avviso, e sostenere i costi della copertura l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quelli della copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi).
Le domande di borsa lavoro dovranno essere presentate con le modalità previste dall’Avviso, nel sistema Siform http://siform.regione.marche.it selezionando il codice bando sulla base della propria residenza. L’Avviso si articola per, “Codici Bando”, corrispondenti ai cinque territori provinciali della Regione, ad ogni territorio è stato assegnato un numero di borse calcolato tenendo conto della “popolazione attiva residente” e“ persone in cerca di occupazione”.

Info: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-professionale/News-ed-Eventi/Post/49646

BANDO UNDER 30

L’intervento si pone anche l’obiettivo di contrastare l’emigrazione dal territorio regionale di giovani laureati, valorizzandone e favorendone la permanenza.
L’avviso volto all’assegnazione di 300 borse di ricerca è riservato ai giovani laureati che non abbiano compiuto 30 anni, residenti nella Regione Marche, disoccupati e in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l’Impiego.
Lo svolgimento della Borsa di ricerca permette al giovane di sperimentare un’esperienza lavorativa, guidata da un progetto formativo innovativo e di acquisire competenze tecnico professionali pratiche volte ad aumentarne le possibilità occupazionali.
La borsa di ricerca avrà una durata di 6 mesi e prevede una indennità individuale di 800 euro lordi mensili che verrà liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l’Inps in soluzioni bimestrali.
La domanda deve essere inoltrata dal giovane disoccupato, solo dopo aver individuato e concordato l’inserimento in borsa con una struttura ospitante.
Possono essere Strutture ospitanti: datori di lavoro privati imprese o organizzazioni senza fini di lucro, studi professionali ecc. La struttura ospitante dovrà sostenere i costi della copertura l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quelli della copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi).
Le domande di borsa di ricerca dovranno essere presentate nel sistema Siform http://siform.regione.marche.it selezionando il codice bando BORSERIC_19_20.
Info http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-professionale/News-ed-Eventi/Post/49647

PER ENTRAMBI GLI AVVISI
Per accedere al sistema, Siform 2, l’aspirante borsista deve disporre di apposite credenziali di tipo “forte”, ovvero di credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità.
Si evidenzia che il Pin Cohesion per l’accesso, al Siform 2 viene rilasciato anche dai Centri per l’impiego.
Le domande potranno essere presentate  decorso il 10° giorno di calendario dalla pubblicazione sul BURM dell’Avviso,  fino ad esaurimento delle risorse e non oltre il 31/12/2020

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Welfare aziendale, affidati a un Consulente del lavoro

Lavoratori più felici, imprese più competitive, economia in crescita. Il welfare aziendale ha grandi potenzialità di sviluppo, ricoprendo un ruolo di primo piano accanto al welfare pubblico e i 26 mila Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine, che assistono un milione e mezzo di imprese, possono svolgere una funzione importante nella promozione e attivazione di piani di welfare per favorire il benessere aziendale.

Per far conoscere le opportunità del welfare aziendale e gli aspetti normativi e sociali che ruotano attorno a questa misura, rendendola accessibile anche alle piccole e medie imprese con cui ogni giorno si confrontano i Consulenti del Lavoro, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha messo in campo numerose iniziative.

L’ultima, in ordine temporale, è “Il Manuale del Welfare per il Consulente del Lavoro”, edito da TeleConsul Editore e realizzato con il contributo di esperti della materia. La pubblicazione, con la puntuale spiegazione delle norme vigenti ed esempi concreti, accresce le competenze dei Consulenti del Lavoro, illustrando loro tutte le possibilità per far incontrare le esigenze e la soddisfazione dei lavoratori con i traguardi di rendimento delle aziende.

Tra i servizi, inoltre, già a disposizione dei Consulenti del Lavoro e delle loro aziende-clienti c’è la piattaforma digitale dedicata al welfare aziendale, accessibile dal sito di categoria a seguito dall’accordo stipulato nel 2017 tra Fondazione Studi e la società francese Sodexo, che consente di creare e gestire programmi di welfare personalizzati in base alle esigenze delle imprese che, con l’aiuto di un Consulente del Lavoro, possono scegliere tra diversi servizi a loro dedicati, tra cui buoni pasto, ticket per acquisti e abbonamenti, buoni carburante etc.

Il welfare aziendale, dunque, rappresenta un tema centrale per la crescita professionale dei Consulenti del Lavoro e troverà ampi spazi di approfondimento anche nella nuova stagione di Talk Lavoro, il programma in onda dal mese di maggio sulla web tv di Categoria e al Festival del Lavoro 2019, la manifestazione che prenderà il via a Milano dal 20 al 22 giugno 2019. Durante la tre giorni, professionisti, imprenditori e lavoratori potranno incontrare esperti e direttori del personale nei numerosi eventi che si svolgeranno in contemporanea negli spazi del centro congressi Mi.Co. per conoscere le opportunità del welfare e scambiarsi idee e soluzioni per essere sempre al passo con i tempi.

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Controlli leciti durante i permessi legge n.104/92

Risultati immagini per indagini controllo lavoratori

Sono leciti i controlli da parte del datore di lavoro, tramite agenzia investigativa privata, volti a verificare se il lavoratore che usufruisce dei permessi ai sensi della legge n.104/92 presti effettivamente assistenza al familiare per il quale sono stati concessi.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4670/2019, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che, durante i giorni di permesso legge n.104/92, aveva svolto attività di tipo personale presso esercizi commerciali ed altri luoghi diversi da quelli deputati all’assistenza.

A suo tempo, già la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi, in quanto lo stesso non riguardava l’adempimento della prestazione, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere tale prestazione. Riteneva, quindi, utilizzabili gli esiti dell’investigazione e anche le dichiarazioni testimoniali rese dagli investigatori che avevano effettuato i controlli.

La Cassazione, già in precedenti sentenze, aveva affermato che i controlli, demandati dal datore ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi, laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo.

Un punto particolarmente importante sul quale si è espressa la Cassazione, è stato affermare che il comportamento tenuto dal datore non ha violato né il principio di buona fede né il divieto di cui all’ art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il datore di lavoro, infatti, può decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto. Essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro, è stato ritenuto legittimo tale controllo durante i periodi di sospensione del rapporto, al fine di consentire al datore stesso di prendere conoscenza di comportamenti del dipendente che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Info presso il nostro Studio di Consulenza del lavoro.

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RDC, attenzione a dichiarare la retribuzione

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Attenzione alla gestione delle variazioni delle situazioni occupazionali nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza. L‘INPS con la circolare n. 43/19, afferma che il reddito da lavoro dipendente sarà desunto dalle comunicazioni obbligatorie (Co).

Tale dato è già presente (ed obbligatorio) nelle Co, ma si riferisce ad una retribuzione lorda annua presunta, in quanto indicata dal datore all’atto dell’assunzione. In caso di variazione della condizione occupazionale, afferma la circolare, per l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE.

L’avvio dell’attività e il reddito devono essere comunicati tramite il mod “Rdc/Pdc – Com Esteso”.

Il reddito è desunto dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate dal datore, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione. Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il reddito devono essere comunicati con mod. “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Se l’attività lavorativa dipendente, comunicata nella domanda di Rdc, o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno successivo, va compilato un nuovo mod. “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività non siano valorizzati in ISEE.

Per quanto riguarda il compenso da indicare sulle Co di assunzione, il Ministero nel 2016 specificava: va inserito il compenso lordo annuo, nei rapporti di apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto, mentre in caso di tirocinio va inserito il compenso totale previsto.

Lo stesso Ministero, in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro (nota n.489/14), affermava che nell’ambito delle violazioni formali non sanzionabili rientrano anche quelle attinenti all’indicazione sulle Co, della “retribuzione/compenso” che sarà corrisposto al lavoratore e il valore potrà essere riportato in maniera indicativa.

Questo anche perché nella Co, è già richiesta l’indicazione del contratto collettivo applicato. Tutte le info presso il nostro Studio di Consulenza del lavoro.

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Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali: le istruzioni dell’Agenzia entrate

Agenzia delle entrate stabilisce regole, modalità e tempistiche sulla regolarizzazione agevolata degli errori formali.

Con il provvedimento n. 62274/19, vengono emanate le istruzioni per la definizione agevolata introdotta dal Dl n. 119/18 per irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Si tratta delle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che però non rilevino sulla determinazione della base imponibile e delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Per tali violazioni sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative gli uffici dell’Agenzia stessa.

La regolarizzazione riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile, anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione di irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta (es. quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. In riferimento alla rimozione di irregolarità od omissioni, si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e non va effettuata quando non sia possibile, o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020 (o unica soluzione entro il 31 maggio).

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Troppo Facebook compromette la fiducia del datore

L’uso per un tempo significativo degli accessi ai social network durante l’orario di lavoro, potrebbe compromettere la fiducia del datore di lavoro fino a portare al licenziamento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3133 del febbraio 2019, ha confermato la decisione della Corte d’Appello sulla legittimità del licenziamento impugnato dalla lavoratrice, impiegata amministrativa part time di uno studio medico, per aver effettuato, durante l’orario lavorativo sul pc dello studio, 6.000 accessi ai social (per durate a volte significative) in 18 mesi, di cui 4.500 circa a Facebook.

Le difese della lavoratrice vertevano sulla violazione delle regole sulla tutela della privacy e sulla natura ritorsiva del licenziamento, in quanto effettuato dopo la sua richiesta dei permessi ai sensi della legge n.104/92.

La Corte ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse violato la riservatezza in quanto si era limitato a valorizzare il tempo utilizzato sui social, verificando la cronologia del proprio computer, senza addentrarsi sui contenuti delle visualizzazioni. Per il secondo motivo difensivo, già la Corte d’Appello aveva affermato che la condotta tenuta dalla ricorrente, per come emersa sulla base degli elementi acquisiti, integrasse la violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell’espletamento della prestazione parte della lavoratrice. Veniva di fatto escluso che la decisione del datore di lavoro di chiudere il rapporto lavorativo fosse stata determinata, per contro, dalla presentazione della domanda ai sensi della legge n. 104/92 (permessi per cura a disabili), quale motivo esclusivo del recesso datoriale.

La dipendente, inoltre, non ha mai contestato i documenti contenenti la cronologia internet, dai quali poi è stata desunta la frequentazione della rete da parte sua, in orario di lavoro e per ragioni esclusivamente personali estranee alla prestazione lavorativa.

Il tipo di accesso a Facebook, infatti, necessitava di password e, quindi, non potevano esserci dubbi sul fatto che fosse la titolare dell’account ad averlo eseguito. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio.

 

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