Dal Bollettino ADAPT 4 ottobre 2021, n. 34
Marco Assenti
Responsabile Area Lavoro Confprofessioni Marche
Consulente del Lavoro in Ascoli Piceno
@AssentiMarco
Pierluigi Rausei
Direttore di “ADAPT professional series”
Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)
@RauseiP
Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle Certificazioni Verdi (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro.
L’obbligo sussiste a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2.
Il d.l. n. 127/2021 obbliga chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato a dimostrare documentalmente il possesso della Certificazione Verde (Green Pass), esibendola su richiesta, per poter accedere al luogo di lavoro e cioè al luogo in cui è svolta l’attività lavorativa.
Oltre ad una sintetica analisi degli obblighi, delle conseguenze e delle sanzioni, si forniscono i fac-simile per la redazione della procedura aziendale, nonché per la designazione degli incaricati del controllo e per l’informativa a dipendenti, fornitori e lavoratori di ogni tipo che accedano in azienda/ studio professionale.
1) FacSimile Nomina Incaricato Controllo Green Pass ver 1.1
2) FacSimile informativa incaricato al controllo ver 1.1
3) FacSimile Procedura verifiche green pass ver 1.2
4) Comunicaz ai lavoratori fornitori ecc obbligo del green pass
5) INFORMATIVA ai lavoratori ver 1.1
FONTE GOVERNATIVA
Le FAQ aggiornate del Governo
Le Nuove FAQ sui DPCM firmati dal Presidente Draghi
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NOVITA’ introdotte dal Decreto Legge 8 ottobre 2021 n.139
Inserite nel “fac-simile aggiornato di Procedura verifiche green pass ver 1.2”
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori non in possesso o privi della certificazione verde COVID-19 sono tenuti a rendere apposita comunicazione, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, quali ad esempio organizzazione di gestione turni, trasferte, sostituzioni, rispetto termini di appalti, ordini, incarichi, pianificazione attività a medio-lungo termine, etc., secondo le previsioni dell’art. 3 del D.L. 8 ottobre 2021, n.139.
Resta fermo, in tal caso che tali lavoratori saranno comunque considerati “assenti ingiustificati” fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In sostanza il datore di lavoro per specifiche esigenze organizzative, allo scopo di programmare il lavoro in maniera efficace, può chiedere anticipatamente ai lavoratori, con un preavviso, non indicato nella norma, ma necessario a programmare le attività in maniera organizzata, un’apposita comunicazione sul possesso o meno del green pass.
Soggetti obbligati al possesso del Green Pass
Più specificamente il d.l. n. 127/2021 individua come soggetti obbligati al possesso e all’esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) la generalità dei lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari.
La norma, in effetti, estende l’obbligo così generalizzato a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, specificamente si rivolge a chiunque svolge, “a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”, in tutti i casi in cui al fine di poter svolgere la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato devono accedere (anche temporaneamente ed occasionalmente) al luogo di lavoro, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia “sulla base di contratti esterni” (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale).
Nel d.l. n. 127/2021, pertanto, si rinviene un testo normativo formulato in modo da assicurare la più ampia estensione materialmente possibile dell’obbligo di verifica del possesso di Green Pass.
La norma identifica, infatti, i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di “lavoratore”, prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dell’imprenditore, datore di lavoro privato, chiamato a verificare l’osservanza dell’obbligo legale.
Ne consegue, a solo titolo di esempio, che sono ricompresi nell’obbligo non soltanto la generalità dei dipendenti assunti direttamente dall’impresa e dei collaboratori autonomi della stessa, ma anche i dipendenti dell’appaltatore (che svolgono la propria attività presso i locali dell’azienda committente), i lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati (all’impresa utilizzatrice da un’Agenzia di somministrazione di lavoro), così pure i tirocinanti e gli stagisti, ma anche gli agenti (che accedono ai locali dell’impresa preponente) e il consulente del lavoro o il dottore commercialista (che hanno l’esigenza di recarsi presso gli uffici dell’impresa cliente, anche per presenziare a una ispezione del lavoro o a una verifica fiscale), così pure l’amministratore e i soci lavoratori dell’azienda.
Secondo le FAQ rese disponibili dal Governo (https://www.dgc.gov.it/web/faq.html) anche il lavoratore domestico (colf, badante, baby-sitter) soggetto al controllo, mentre chi lavora sempre in smart working non è tenuto a possedere ed esibire il Green Pass. Tuttavia, le FAQ precisano che “in ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green Pass”. D’altro canto, nella modalità agile il lavoratore è generalmente libero di scegliere il luogo dove operare e seppure tale lavoro venga spesso svolto all’interno delle mura domestiche, quindi non soggetto alle restrizioni imposte dai Protocolli di regolamentazione condivisa rinnovati il 6 aprile 2021, ma esso può essere svolto anche in locali condivisi in coworking dove i lavoratori in modalità agile possono interagire con altre persone, in tal caso si renderà necessario attivare il controllo del Green Pass, facilmente assolvibile mediante l’invio del QR-code all’incaricato del controllo.
Inoltre, sempre secondo le FAQ governative anche il titolare dell’azienda che lavora in essa deve essere controllato dal soggetto designato e incaricato per i controlli. Quanto ai liberi professionisti le FAQ affermano espressamente: “Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti”.
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