Aggiornamento 11/07/2017
Dal 23 giugno 2017 è in vigore la normativa sulle prestazioni di lavoro occasionali, che prendono il posto dell’abrogato lavoro accessorio.(ex voucher o buoni lavoro)
La disciplina differisce a seconda che l’utilizzo avvenga nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa, oppure da parte di una persona fisica. Nel primo caso, viene posto in essere un contratto di prestazione occasionale; nel secondo, si utilizza il c.d. “libretto famiglia”.
Esistono, inoltre, delle particolarità per il settore agricolo.
Il rapporto tra datore di lavoro (d’ora in poi: utilizzatore) e lavoratore (d’ora in poi: prestatore) viene avviato e gestito tramite una piattaforma informatica INPS.
Contratto di prestazione occasionale
1. Generalità dei settori.
Possono stipulare il contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata) che hanno fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato.
Il ricorso alla prestazione occasionale è escluso:
– quando l’utilizzatore ha in corso o ha cessato da meno di 6 mesi, con il medesimo lavoratore, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
– per le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.
Si deve trattare di prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo indicati in tabella.
Limiti di reddito (1) |
Prestatore |
Con un solo utilizzatore |
Con più utilizzatori |
|
€ 2.500 complessivi (2) |
€ 5.000 complessivi |
Utilizzatore |
Con un solo prestatore |
Con più prestatori |
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€ 2.500 complessivi (2) |
€ 5.000 complessivi (3) |
(1) Riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione.
(2) In caso di superamento, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
(3) Sono computati in misura pari al 75% del loro effettivo importo, i compensi corrisposti a: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito. |
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