Ai Consulenti del Lavoro le verifiche del decreto flussi

 

Il decreto Semplificazioni fiscali dispone percorsi più agili per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 2022, mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui alla legge n.12/79 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In particolare è demandata ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro (INL), in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili”.

L’Ispettorato ha emanato la nota n.3820/22 con la quale informa che le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta dall’impresa) non spettano più all’INL, ma ai soggetti sopra definiti.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

L’Ispettorato ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull’asseverazione con la circolare n.3/22, rilasciando anche il modello di asseverazione. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore, sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile, o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, o dall’ultimo bilancio di esercizio.

Tra gli altri, l’Ispettorato precisa che il professionista e l’organizzazione datoriale devono acquisire il Durc del datore interessato, al fine di verificare la presenza di debiti con enti previdenziali e 4 dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/00.

L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Per le domande 2021 già verificate dagli Ispettorati, i datori non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.

Info presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

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