Il decreto Semplificazioni fiscali dispone percorsi più agili per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 2022, mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui alla legge n.12/79 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In particolare è demandata ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro (INL), in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili”.
L’Ispettorato ha emanato la nota n.3820/22 con la quale informa che le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta dall’impresa) non spettano più all’INL, ma ai soggetti sopra definiti.
In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
L’Ispettorato ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull’asseverazione con la circolare n.3/22, rilasciando anche il modello di asseverazione. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore, sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile, o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, o dall’ultimo bilancio di esercizio.
Tra gli altri, l’Ispettorato precisa che il professionista e l’organizzazione datoriale devono acquisire il Durc del datore interessato, al fine di verificare la presenza di debiti con enti previdenziali e 4 dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/00.
L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Per le domande 2021 già verificate dagli Ispettorati, i datori non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.
Info presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.