Per i datori di lavoro che non accederanno più alla cassa integrazione sarà riconosciuto uno sconto sui contributi da versare per i lavoratori in forza.
Con la circolare n. 105 del 18 settembre, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali in merito all’esonero dal versamento dei contributi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020 in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori e con esclusione del settore agricolo.
L’esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale previsto in 18 settimane da fruire entro la fine dell’anno.
Accedono al beneficio i datori di lavoro che abbiano già utilizzato, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti a seguito dell’emergenza Covid-19.
La misura si applica anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’ammontare dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’importo così calcolato può essere fruito per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
E’ bene precisare che il beneficio riconosciuto per ogni singolo mese non può superare l’ammontare dei contributi dovuti. Il diritto alla fruizione della misura è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, fra cui la regolarità del DURC e dall’altro ai presupposti specificamente previsti dal Decreto Agosto come il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Infine, l’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato in quanto si configura come misura selettiva; il beneficio è inoltre cumulabile con altri esoneri, o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
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