Esiste un limite per il rimborso chilometrico riconosciuto ad un lavoratore comandato fuori comune. Il lavoratore dovrebbe percorrere circa 170 chilometri giornalieri pari a circa 50.000 chilometri l’anno. Sono tutti rimborsabili secondo le tabelle ACI.?
La risposta fornita da Fondazione studi Consulenti del lavoro precisa che per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per effettuare il calcolo dell’ammontare di rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore dipendente, è necessario fare riferimento alle Tabelle Aci, le quali prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza:
• proporzionali, ovvero correlati al grado di utilizzo del veicolo (esempio: carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
• non proporzionali, ovvero svincolati dal grado di utilizzo dei veicolo (esempio: assicurazione R.C.A., tassa automobilistica).
Ai fini della determinazione del costo chilometrico l’azienda ha due possibilità:
• riconoscere solo la parte di costi proporzionali; in questo caso il rimborso è interamente deducibile se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali, se benzina, o 20 cavalli fiscali, se diesel;
• riconoscere i costi proporzionali e una parte di quelli non proporzionali; in questa seconda ipotesi, i costi non proporzionali dovranno essere computati sulla base di criteri che tengano conto sia dell’utilizzo personale, sia di quello lavorativo. Ad esempio attraverso una suddivisione in base al rapporto tra percorrenza di lavoro e quella privata, oppure mediante una ripartizione regolata sul rapporto tra i giorni impiegati nelle trasferte di lavoro e quelli in cui vi sia stato utilizzo privato.
Agenzia entrate con la risoluzione n. 92/2015 afferma che laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile. Invece, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile.