Escludere i lavoratori autonomi dalla norma che prevede la possibilità di compensare crediti di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui e modificare la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
Queste, in sintesi, le proposte di modifica al decreto fiscale (D.L.n. 124/19) presentate nei giorni scorsi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO).
Il CNO ha espresso diverse perplessità su mezzi e modalità per contrastare l’evasione inserite nel decreto fiscale che complicano ancor di più l’attuale sistema.
In particolare, in riferimento al contrasto alle indebite compensazioni, la modifica viene estesa, oltre all’IVA, a tutte le tipologie di crediti di natura fiscale.
Da tale estensione ricevono i maggiori disagi i lavoratori autonomi, che sono già soggetti alle ritenute a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, peraltro, già certificate dal committente e conosciute dall’Agenzia delle Entrate.
La norma, infatti, prevede la possibilità di compensare crediti di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Un’altra proposta di modifica contenuta nel documento è quella inerente le ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e in merito all’estensione del regime del reverse charge.
Condivisibile per il CNO l’estensione del regime dell’inversione contabile con l’obiettivo di contrastare e arginare il fenomeno dell’evasione dell’IVA nei contratti di appalto e subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. Troppo complesso e gravoso, invece, il meccanismo di comunicazioni incrociate e gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente ad opera del committente in luogo dell’appaltatore, dell’affidatario o del subappaltatore.
Il CNO, dunque, ritiene che tale disciplina debba essere eliminata o, in subordine, rideterminata come segue: limitare la platea dei destinatari alle sole ipotesi di contratto di appalto e di subappalto di servizi endo-aziendali in cui vi è prevalente utilizzo di manodopera (cd. labour intensive); semplificare la procedura introducendo un servizio informatizzato di controllo dell’operato dell’appaltatore/subappaltatore; infine, escludere dall’obbligo di versamento al committente anche le piccole e medie imprese.