È previsto un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore (con esclusione dei premi Inail) per un valore collegato al reddito di cittadinanza (RdC) spettante e goduto dal lavoratore assunto.
Sulla materia arrivano le FAQ (CircolareFS_8_2019_FAQ_RedditoCittadinanza) predisposte da Fondazione Consulenti per il Lavoro e da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Una guida utile sia agli operatori del mercato del lavoro, sia a chiunque voglia rendersi conto delle potenzialità e finalità del reddito di cittadinanza, con l’ausilio di tabelle riepilogative ed esempi pratici per conoscere in dettaglio questa nuova misura di politica attiva del lavoro.
Destinatari sono i datori di lavoro privati, la prassi già consolidata da parte dell’Istituto, consente di annoverare fra i beneficiari enti pubblici economici, datori non imprenditori, studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato.
Nella platea dei beneficiari si annovereranno anche i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato contratti di lavoro dipendente con la cooperativa medesima.
Sembrerebbero inclusi dalla platea dei beneficiari dell’incentivo i datori di lavoro domestico.
Le assunzioni dovranno avvenire a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato.
È da escludere che gli incentivi possano riguardare il lavoro intermittente.
L’incentivo è pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (nel limite massimo di 780 euro mensili), per il numero dei mesi non ancora “percepiti”, con un minimo di 5 mensilità.
Qualora il rapporto sia instaurato con un lavoratore che, all’atto dell’assunzione, percepisce il RdC per effetto di un cd. “rinnovo”, l’incentivo potrà essere fruito solo per 5 mesi.
Comunque, il beneficio non potrà superare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore per le mensilità incentivate. È richiesto il rispetto delle condizioni di carattere generale, il possesso del Durc e, in particolare, la realizzazione di un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.
Il licenziamento del lavoratore entro 36 mesi a decorrere dall’assunzione agevolata comporterà l’obbligo di restituzione dell’incentivo già fruito, maggiorato delle sanzioni civili. Ciò salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa, o per giustificato motivo.
Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.