Permessi elettorali per le elezioni del 4 marzo 2018 –

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni presso i seggi elettorali

L’art. 119, D.P.R. n. 361/1957 (1) prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali – comprese, quelle comunali, provinciali e regionali – coloro che adempiono funzioni presso i corrispondenti seggi, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè – in occasione di “referendum” – i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici o dei promotori del “referendum”, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni.

I relativi giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e debbono quindi essere retribuiti.

Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti suindicati hanno diritto, ex art. 1, L. n. 69/1992, (2) a specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi.

Documentazione

L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni.

Ritenute fiscali

Il datore di lavoro deve effettuare le ritenute sulle retribuzioni erogate.

Non è peraltro soggetto a ritenuta d’imposta, a norma dell’art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, (3) il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.


(1)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1957 N. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Art.119

  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

(2)

LEGGE 29 Gennaio 1992 N. 69

Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali

Articolo 1

  1. Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

 

(3)

LEGGE 21 Marzo 1990 N. 53

 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale..

 Articolo 9

  1. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

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