Da gennaio 2018 assumere o confermare giovani porta benefici contributivi ai datori di lavoro privati.
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Con la legge di bilancio 2018, infatti, è stato introdotto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore (premi INAIL esclusi) per 36 mesi, se l’assunzione (per il 2018) riguarda un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di soggetti under 35 anni che non siano mai stati occupati prima a tempo indeterminato. Il limite massimo d’importo dell’esonero è pari a 3.000 euro su base annua.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione sia stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Occorrerà quindi, accertare tale situazione prima di assumere i giovani con i requisiti.L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Inoltre, sarà necessario rispettare tutte le vecchie regole che limitano il campo degli esoneri ai datori privi di Durc, o che non abbiano rispettato il diritto di precedenza, ecc.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi a tale assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’eventuale revoca non ha effetti (nel computo del periodo residuo) nei confronti degli altri datori privati che assumono il lavoratore.L’esonero si applica anche nei casi di prosecuzione (dopo il 31.12.17) di un apprendistato terminato, se il lavoratore non ha compiuto 35 anni (per il 2018) alla data della prosecuzione ed è applicabile dopo la scadenza del beneficio contributivo già previsto per l’anno successivo al conseguimento.L’esonero si applica anche nei casi di conversione, dopo il 31.12.17, di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato (fermo il requisito anagrafico alla data della conversione). L’esonero non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.
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