Buste paga, stop al pagamento in contanti degli stipendi da luglio 2018

 

Buste paga, stop al pagamento in contanti degli stipendi da luglio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. La nuova norma servirà a combattere forme elusive dei rapporti di lavoro. Vediamo cosa prevede e a chi si applica la norma e le sanzioni previste per i trasgressori.

 

A partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. E’ quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Come anticipato in un articolo di fine novembre la nuova norma sulle buste paga tracciabili servirà a combattere il cosiddetto lavoro grigio. Si tratta di un comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga.

Nella Legge di Bilancio viene stabilito che dal 1° luglio 2018 datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili. Vediamo in breve cosa dice la norma in attesa di una prossima circolare applicativa.

Pagamento in contanti degli stipendi, stop da luglio 2018

Come detto sopra la norma stabilisce che a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati. Il fine della norma è quello di contrastare il comportamento fraudolento attraverso il quale si consegna al lavoratore una busta paga, ma il pagamento della retribuzione è più basso.

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Firma della busta paga e prova del pagamento

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

A chi si applica il divieto di pagamento in contanti della busta paga?

Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

  • contratti a tempo pieno e part-time;
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, ecc.)
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.

La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

  • nella Pubblica Amministrazione;
  • nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

 

Pagamento in contanti dello stipendio, sanzioni

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Testo della norma sul divieto di pagamento in contanti degli stipendi


Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017.


Estratto

Art.1

(…)

 910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.

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