Formazione non necessaria per apprendistato professionalizzante con lavoratori in mobilità o percettori di disoccupazione, nel caso di competenze già acquisite.
Il Ministero del lavoro risponde ai Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro con interpello n.5/17.
L’istanza di interpello del CDL riguardava l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale anche laddove il datore di lavoro proceda all’assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
In proposito, il ministero del lavoro ricorda che le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014) hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale”che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. In particolare, le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione.
Alla luce di tale documento, quindi, il ministero ritiene che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea (*) per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.
(*) Ultronea
Nel linguaggio giuridico, eccessiva, eccedente, che va oltre i limiti di quanto è necessario o richiesto.