Pubblicata la guida dall’ANPAL sugli incentivi spettanti per l’occupazione aggiornata al 1° luglio 2017.
Gli incentivi all’occupazione sono i benefici normativi o economici riconosciuti a:
- datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di persone
- determinate tipologie di soggetti per l’avvio di una nuova impresa.
Essi rappresentano dunque un contributo pubblico al costo del lavoro, per la parte a carico del datore di lavoro. In alcuni casi, tale contributo può anche ricoprire l’intero costo del lavoro, per un periodo di tempo limitato.
La Guida incentivi all’assunzione e creazione di impresa, sintetizza gli incentivi di livello nazionale, regionale e delle province autonome. È aggiornata periodicamente ed è suddivisa in quattro sezioni:
- incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa previsti dalla normativa nazionale, suddivisi in base alla tipologia dei destinatari (giovani, donne, lavoratori/trici over 50, lavoratori/trici in Cigs, lavoratori/trici in mobilità, lavoratori/trici svantaggiati, lavoratori/trici con disabilità), a cui si aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni”;
- incentivi previsti dai Programmi nazionali di Anpal Servizi Spa (ex Italia Lavoro Spa) realizzati in collaborazione con le Regioni e le Province autonome;
- incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalle norme regionali, suddivisi per Regione e Provincia autonoma;
- avvisi e bandi delle Regioni e Province autonome per incentivi finanziati dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 (e residualmente 2007-2013), dal Pon Iniziativa occupazione giovani o sui fondi di bilancio regionale o provinciale. Gli avvisi sono suddivisi in tre tabelle:
- incentivi all’assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato;
- incentivi all’assunzione con contratto di apprendistato;
- incentivi alla creazione d’impresa.
Gli incentivi non spettano:
- se l’assunzione è obbligatoria per legge o è prevista dalla contrattazione collettiva;
- se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore con contratto a tempo indeterminato che era stato licenziato o il cui rapporto a termine era cessato;
- se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro dovute a una crisi o riorganizzazione aziendale (a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
- se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, è riconducibile al datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti o è legato ad esso da un rapporto di collegamento o controllo.
L’invio in ritardo delle comunicazioni obbligatorie per l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione comporta la perdita dell’incentivo per il periodo tra l’inizio del rapporto agevolato e la data della comunicazione.
Per la determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui la persona ha prestato l’attività (di tipo subordinato o somministrato) in favore dello stesso datore di lavoro; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dalla stessa persona nei confronti di diversi utilizzatori, a meno che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari coincidenti, o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.