Pubblicate dall’Inps le nuove tabelle per la corresponsione dell’Assegno Nucleo Familiare (ANF) da valere per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 (circolare Inps n.87/17).
L’ANF costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da: il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato; i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni. Inoltre, previa autorizzazione: i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi; i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati; i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente (il nostro Studio potrà aiutare nell’individuazione dell’esatta composizione del nucleo familiare)
L’assegno spetta in misura diversa in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più cospicuo sarà l’importo del trattamento. Il reddito da considerare quindi è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato nell’anno solare precedente.
Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto: al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), o all’Inps (attraverso i noti canali del WEB o del Call Center) nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, o abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio.