Pubblicati dal MEF gli elenchi definitivi per l’anno 2017 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)
Alla luce delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Decreto del 13 luglio 2017, con il quale il MEF ha precisato che le pubbliche amministrazioni interessate dalla scissione dei pagamenti (meccanismo in base al quale le Pa, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori, pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione) sono le stesse cui si applicano le disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, con Comunicato del 26 luglio il Ministero ha reso noti gli elenchi definitivi per l’anno 2017 dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment.
Nel comunicato viene precisato che il Dipartimento delle finanze non provvede alla pubblicazione dell’elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti, dato che il decreto del Mef del 13 luglio 2017, che ha modificato l’articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che detta normativa si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pertanto per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.
Si precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa ulteriormente che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.
Ricordiamo, infine, che la novità introdotta dal Decreto del 13 luglio si applicherà alle fatture per le quali l’esigibilità si verificherà a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e pertanto solo dal 25 luglio.
Tuttavia, non ci sarà alcuna conseguenza per coloro (fornitori e acquirenti) che hanno “anticipato” i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatasi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 al 24 luglio.
Infine viene modificato anche l’articolo 5-ter, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib, prevedendo che l’elenco definitivo delle società interessate sarà pubblicato annualmente dal dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo, senza che sia più necessaria l’approvazione con uno specifico decreto ministeriale.
I nuovi elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti:
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sono stati revisionati gli elenchi nn. 2, 3 e 4 eliminando le seguenti tipologie di soggetti:
- le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica amministrazione; non rientrano quindi le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da pubbliche amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel complesso superano la percentuale del 50 per cento;
- le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
- le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria. È stato, infine, revisionato l’elenco n. 5, relativo alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB).