LA “MANOVRINA” (che tale non è) in Gazzetta. PrestO … i nuovi Voucher

Convertito in LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, pubblicato in GU n.144 del 23-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 31. Palazzo Chigi preannuncia per il prossimo 10 luglio l’attivazione della piattaforma informatica per la gestione del libretto famiglia e di “PrestO”. Attesa a breve anche la circolare dell’Inps. Se verranno usati correttamente, i nuovi buoni potrebbero risolvere le situazioni “occasionali o saltuarie”. Sono state però poste parecchie limitazioni all’uso. Di seguito il testo dell’art.54 bis che regola le nuove prestazioni occasionali, il neo-nato Libretto di famiglia ed il contratto di prestazione occasionale.

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LEGGE 21 giugno 2017 n. 96 (conversione del DL 24-4-2017 n.50)
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«Art. 54-bis. - (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto
Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). - 1. Entro i  limiti
e con le  modalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'  ammessa  la
possibilita'  di  acquisire  prestazioni   di   lavoro   occasionali,
intendendosi per tali le attivita' lavorative che  danno  luogo,  nel
corso di un anno civile: 

  a) per ciascun prestatore, con  riferimento  alla  totalita'  degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore  a
5.000 euro; 
  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla  totalita'  dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente  non  superiore  a
5.000 euro; 
  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni  prestatore  in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro. 
  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla  Gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
all'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali disciplinata dal testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e  ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela  della
salute e della sicurezza del prestatore,  si  applica  l'articolo  3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti  da  imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno. 
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di  lavoro  occasionali
da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da  meno  di  sei  mesi  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Alle prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  fare
ricorso: 
  a)  le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale o d'impresa, per il ricorso a  prestazioni  occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; 
  b) gli altri utilizzatori, nei limiti  di  cui  al  comma  14,  per
l'acquisizione di prestazioni di  lavoro  mediante  il  contratto  di
prestazione occasionale di cui al comma 13. 
  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  fare  ricorso  al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14,  lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla
vigente  disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese   di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente  articolo,  esclusivamente   per   esigenze   temporanee   o
eccezionali: 
  a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche  categorie
di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di  detenzione,  di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 
  b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a  calamita'
o eventi naturali improvvisi; 
  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri  enti
pubblici o associazioni di volontariato; 
  d)  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,   sportive,
culturali o caritative. 
  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro  importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti: 
  a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; 
  b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se  regolarmente
iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di
qualsiasi  ordine  e  grado  ovvero  a  un  ciclo  di  studi   presso
l'universita'; 
  c) persone disoccupate,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In  tal  caso  l'INPS  provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative  del  salario  o  di
sostegno del  reddito  gli  accrediti  contributivi  derivanti  dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo,  gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere  i
relativi adempimenti, anche tramite  un  intermediario  di  cui  alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita  piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di  seguito  denominata  "piattaforma
informatica INPS", che supporta le  operazioni  di  erogazione  e  di
accreditamento dei  compensi  e  di  valorizzazione  della  posizione
contributiva  dei  prestatori  attraverso  un  sistema  di  pagamento
elettronico.  I  pagamenti   possono   essere   altresi'   effettuati
utilizzando il  modello  di  versamento  F24,  con  esclusione  della
facolta' di compensazione dei crediti  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Esclusivamente  ai  fini
dell'accesso  al  Libretto  Famiglia  di  cui   al   comma   10,   la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti  tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
  10. Ciascun utilizzatore di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  puo'
acquistare,  attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS  con   le
modalita' di cui al comma 9 ovvero  presso  gli  uffici  postali,  un
libretto nominativo prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo  favore  da
uno o piu' prestatori nell'ambito di: a)  piccoli  lavori  domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia  o  di  manutenzione;  b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate  o
con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare.  Mediante  il
Libretto Famiglia,  e'  erogato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, il contributo di cui  all'articolo  4,  comma  24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  per  l'acquisto  di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati. 
  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il  cui
valore nominale e' fissato in 10 euro,  utilizzabili  per  compensare
prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun  titolo  di
pagamento erogato sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita  nella  misura  di  1,65
euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS  ovvero  avvalendosi
dei  servizi  di  contaci  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno  3  del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica  i  dati
identificativi del prestatore, il  compenso  pattuito,  il  luogo  di
svolgimento  e  la  durata  della  prestazione,  nonche'  ogni  altra
informazione necessaria ai  fini  della  gestione  del  rapporto.  Il
prestatore riceve contestuale notifica  attraverso  comunicazione  di
short message service (SMS) o di posta elettronica. 
  13.  Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il  contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera  b),  e
7, acquisisce, con  modalita'  semplificate,  prestazioni  di  lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti. 
  14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: 
  a) da parte degli utilizzatori che hanno  alle  proprie  dipendenze
piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
  b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo  che  per  le
attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non
iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli; 
  c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini,  delle
imprese  esercenti  l'attivita'  di  escavazione  o  lavorazione   di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle  miniere,  cave  e
torbiere; 
  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 
  15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di   prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui  al  comma  6,  lettera  b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con  le  modalita'
di  cui  al  comma  9,  le  somme  utilizzabili  per  compensare   le
prestazioni. L'1 per cento degli  importi  versati  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali.
  16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9  euro,  tranne
che nel settore agricolo, per il quale il  compenso  minimo  e'  pari
all'importo della retribuzione oraria  delle  prestazioni  di  natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro  stipulato
dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento  del
compenso, e il premio dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso. 
  17. L'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'  tenuto  a
trasmettere  almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della   prestazione,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi  di  contaci  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,  una
dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i
dati anagrafici e identificativi  del  prestatore;  b)  il  luogo  di
svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d)  la
data e l'ora di inizio e di  termine  della  prestazione  ovvero,  se
imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento  a
un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito
per  la  prestazione,  in  misura  non  inferiore  a  36  euro,   per
prestazioni di  durata  non  superiore  a  quattro  ore  continuative
nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma  16.  Il  prestatore  riceve  contestuale
notifica  della  dichiarazione  attraverso  comunicazione  di   short
message service (SMS) o di posta elettronica. 
  18. Nel caso in cui la  prestazione  lavorativa  non  abbia  luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS,  la  revoca
della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni  successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19. 
  19. Con riferimento a tutte le  prestazioni  rese  nell'ambito  del
Libretto Famiglia e del  contratto  di  prestazione  occasionale  nel
corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle  somme  previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di  cui  al
comma 6, lettera a), e al comma  6,  lettera  b),  al  pagamento  del
compenso al prestatore il giorno 15 del  mese  successivo  attraverso
accredito delle  spettanze  su  conto  corrente  bancario  risultante
sull'anagrafica   del   prestatore   ovvero,   in   mancanza    della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste  italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono  a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica  di  cui
al  comma  9,  l'INPS  provvede   altresi'   all'accreditamento   dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del  prestatore
e al trasferimento all'INAIL, il  30  giugno  e  il  31  dicembre  di
ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei  dati  relativi  alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 
  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso  da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui  al  comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e'  pari  al  rapporto
tra il limite di importo  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e  la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma  16.  In  caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  14,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a
euro 2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui
risulta accertata la violazione.  Non  si  applica  la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124.
  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, previo confronto con le parti  sociali,  trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle  attivita'  lavorative
disciplinate dal presente articolo».
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