Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2015, entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.
La disciplina sulle ferie prevista dal Dlgs n. 66/03, distingue 3 differenti periodi di ferie: un primo periodo di 2 settimane (quota parte del «minimo» legale di 4 settimane), un secondo periodo di 2 settimane (che completa il «minimo legale») ed un terzo periodo, pari all’eccedenza del minimo di 4 settimane stabilito dalla legge, che può essere previsto dal Contratto collettivo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno di maturazione.
Nell’ipotesi di lavoratore assunto in corso d’anno, va preso in esame l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione. Le due settimane, dovranno essere fruite in modo ininterrotto, qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa.
Il datore di lavoro deve, inoltre, concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie. Pertanto le ferie del 2015, andranno godute entro il 30 giugno 2017. I datori, in ipotesi di mancato godimento delle ferie nei termini, sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto. La prossima scadenza è il 20 agosto.
La contrattazione collettiva può aumentare il periodo di ferie previsto dalla legge, ma non ridurlo, può prevedere la possibilità di ridurre il limite delle 2 settimane, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali e può prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.
Il termine di fruizione si sospende automaticamente qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto. La monetizzazione delle ferie è ammessa esclusivamente in 3 casi: con riferimento ai periodi maturati fino al 29.4.03, per le ore di ferie stabilite dai CCNL, in aggiunta a quelle legali ed in caso di contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.
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