Se la domanda proposta, o la relativa relazione tecnica, sono carenti di elementi valutativi, la sede deve chiedere all’azienda di completare – entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Inps – la documentazione prodotta.La cassa integrazione ordinaria è un ammortizzatore utile a superare situazioni di difficoltà transitorie e di conseguenza occorre valutare attentamente la ripresa dell’attività aziendale. A tale proposito, l’istituto precisa che, laddove nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento decisorio, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, il requisito della transitorietà dell’evento deve ritenersi oggettivamente provato.Se la richiesta ha come causale la mancanza di lavoro o di commesse, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi non va inteso come unico elemento utile ai fini della valutazione, essendo validi anche altri indici quali, a titolo di esempio, la situazione del mercato in cui l’azienda opera, il numero dei lavoratori posti in cassa rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di Cig e la solidità sul piano finanziario.Nel messaggio l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti anche riguardo al ricorso alla cassa per eventi meteorologici, con precisazioni in merito alla valutazione delle condizioni di gelo, di temperature eccezionalmente elevate, ovvero della presenza di neve, ghiaccio o pioggia in caso di esercizio di determinate particolari attività (ad esempio lavorazione nelle cave). In questi casi la descrizione delle lavorazioni in atto, nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo che assumono carattere rilevante ai fini del provvedimento di concessione, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all’istanza di Cigo. Infine, sempre con riferimento agli eventi meteorologici, l’Inps fa presente che per le imprese resta comunque l’obbligo di autocertificare – nella relazione tecnica – l’avversità atmosferica per cui si fa ricorso alla cassa.