📌 Per orientare professionisti, imprese e operatori del settore, abbiamo realizzato una dettagliata infografica che riassume in maniera precisa e chiara gli aspetti più importanti del nuovo Decreto “Catastrofi naturali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’infografica evidenzia in particolare:
✅ Il quadro normativo completo
✅ Soggetti obbligati ed esclusi
✅ Eventi coperti e beni assicurabili
✅ Limiti, franchigie e modalità di copertura assicurativa
✅ Obblighi di contrarre e regime sanzionatorio
Un utile strumento operativo per affrontare al meglio il nuovo scenario normativo.
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Assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali: tutto ciò che c’è da sapere in vista del 31 marzo 2025.
Patente a Crediti per Edilizia e Cantieri: Le Novità dal 1° Ottobre
A partire dal 1° ottobre, sarà possibile richiedere la patente a crediti per il settore dell’edilizia e dei cantieri attraverso una piattaforma digitale dedicata. L’accesso al portale, gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sarà disponibile mediante credenziali SPID o CIE. Per semplificare l’avvio del nuovo sistema, dal 23 settembre fino al 31 ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono comunque presentare un’autocertificazione temporanea, attestando il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della patente.
Modalità di Invio delle Autocertificazioni
Le autocertificazioni dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Dal 1° novembre 2024, questa modalità non sarà più valida e non sarà consentito operare nei cantieri basandosi unicamente su tale documentazione provvisoria. Questo cambiamento è stato ufficializzato dall’Ispettorato con la Circolare n. 4/2024 del 23 settembre, che fornisce tutte le indicazioni necessarie per richiedere la patente a crediti.
Chi Deve Richiedere la Patente
Secondo il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, sono tenuti a richiedere la patente a crediti:
- Imprese che operano nei cantieri, anche se non strettamente edili;
- Lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili.
Sono invece esclusi dall’obbligo coloro che svolgono esclusivamente attività di natura intellettuale, non legate direttamente all’attività fisica sul cantiere.
Presentazione della Domanda
La richiesta della patente a crediti può essere inoltrata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. In alternativa, la domanda può essere presentata da un soggetto delegato, come ad esempio un Consulente del Lavoro, munito di delega scritta.
Revoca e Sospensione della Patente
Il nuovo regolamento prevede anche le ipotesi di revoca e sospensione della patente. La sospensione può avvenire nei seguenti casi:
- Infortuni gravi: in caso di incidente sul lavoro che provochi morte o inabilità permanente, l’Ispettorato può sospendere la patente per un periodo fino a 12 mesi.
- Colpa grave: se l’infortunio è riconducibile a colpa grave del datore di lavoro, del dirigente o del responsabile del cantiere.
- Infortuni mortali: in questi casi, la sospensione è automatica, salvo diversa decisione dell’Ispettorato, che dovrà motivarla adeguatamente.
Informazioni e Supporto
Per ulteriori dettagli e assistenza nella procedura di richiesta, è possibile rivolgersi al nostro Studio, che potrà fornire chiarimenti sulle normative e supporto nella presentazione delle domande.
Tutte le informazioni aggiornate sono consultabili sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e presso i professionisti abilitati.
Giovani e Lavoro: Crescita Record degli Under 25 in Italia
Negli ultimi anni, l’occupazione giovanile in Italia ha registrato una significativa crescita, con un boom tra i giovani sotto i 25 anni. Nonostante ci siano ancora margini di miglioramento rispetto al resto d’Europa, i dati mostrano un trend positivo per i lavoratori più giovani.
Tra il 2021 e il 2023, su oltre 1 milione di nuovi posti di lavoro creati, circa 439mila sono stati occupati da giovani under 35. Questo rappresenta un tasso di crescita dell’8,9%, il doppio rispetto alla media nazionale del 4,5%. La fascia under 25 ha mostrato la crescita più alta, con un aumento di 169mila nuovi occupati e un impressionante tasso di crescita del 16,7%.
Nonostante questi dati incoraggianti, l’Italia rimane indietro rispetto all’Europa per quanto riguarda il livello di partecipazione giovanile al mercato del lavoro. Nella fascia d’età 20-24 anni, il tasso di occupazione italiano è del 36%, ben al di sotto della media europea del 54,2%.
Il cambiamento positivo nella tendenza dell’occupazione giovanile, che era in calo dagli anni 2000, è stato in parte alimentato dalla crescente richiesta di competenze innovative da parte delle imprese. Inoltre, la mancanza di offerta di lavoro, combinata con il turnover generazionale in molti settori, inclusa la pubblica amministrazione, ha riportato l’attenzione sulle giovani risorse.
Un altro aspetto rilevante è l’aumento dei contratti a tempo indeterminato. Dei 415mila nuovi occupati, ben 373mila hanno ottenuto un contratto permanente. Questo dato indica anche un miglioramento nella qualità dell’occupazione giovanile, con una crescita delle professioni altamente qualificate: 113mila nuovi lavoratori in ambito intellettuale e scientifico (+10,9%) e 125mila in ambito tecnico intermedio (+9,4%).
Il settore del turismo si conferma come il traino principale per l’occupazione giovanile, con 140mila nuovi occupati nei servizi di alloggio e ristorazione (+23,7%). Altri settori in crescita includono la salute e l’assistenza (+10,1%) e l’informazione e comunicazione (+20,3%). Anche le attività artistiche, sportive e di intrattenimento hanno visto una ripresa, con 37mila nuovi posti di lavoro e un aumento del 32,1%.
Nonostante queste dinamiche positive, la questione dell’occupazione giovanile in Italia rimane critica e richiede ulteriori interventi per colmare il divario con gli altri Paesi europei.
Incentivi Contributivi per Madri Lavoratrici e l’Assunzione di Donne Vittime di Violenza
Spettacolo: dal 15 gennaio 2024 le domande per l’indennità di discontinuità
Dal 15 gennaio al 30 marzo 2024, i lavoratori del settore spettacolo potranno presentare la domanda telematica per l’indennità di discontinuità. L’Inps con la circolare n.2 del 3 gennaio 2024 fornisce le indicazioni per usufruire della misura disposta dal D.Lgs. n. 175/23. I destinatari della misura sono lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non titolari dell’indennità di disponibilità.
Tra i requisiti per usufruire dell’indennità:
- risiedere in Italia da almeno un annoessere in possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- aver maturato, sempre nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’indennità in oggetto è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’Inps ricorda poi la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali; per determinare la durata dell’indennità, non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola).
Non sono inoltre utili ai fini della durata, le giornate indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Info presso il nostro Studio.
L’indipendenza economica delle donne come baluardo contro la violenza di genere
L’indipendenza economica delle donne come baluardo contro la violenza di genere: questa è la visione alla base del Protocollo d’Intesa siglato il 22 novembre, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. La collaborazione tra il Presidente del CNO, Rosario De Luca, e la Presidente della Fondazione Doppia Difesa Onlus, Michelle Hunziker, punta a fornire alle donne vittime di violenza opportunità lavorative concrete. Il lav
oro, infatti, rappresenta un passo fondamentale verso l’indipendenza economica, permettendo alle donne di sottrarsi più facilmente da situazioni abusive.
Durante la presentazione, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono emerse preoccupanti statistiche. Nel 2020, su 15.559 donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, solo il 35,5% aveva un impiego stabile, mentre il 48,7% era economicamente dipendente. Sorprendentemente, nel 2022 oltre 6 milioni di donne italiane tra i 25 e i 64 anni non lavoravano, costituendo il 42,7% della popolazione femminile.
Questi dati sottolineano l’importanza di iniziative come l’Assegno di Inclusione, previsto dal Decreto Lavoro, che dal 1° gennaio 2024 supporterà famiglie con membri in condizioni di svantaggio, inclusi casi di violenza di genere. Il Protocollo d’Intesa si impegna a offrire formazione e opportunità lavorative per rispondere a queste necessità, contribuendo alla creazione di percorsi personalizzati per le donne vittime di violenza.”
Novità sulla Revisione dell’IRPEF: Guida ai Principali Cambiamenti
Le recenti modifiche introdotte dalla riforma fiscale influenzano la struttura dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Ecco un riassunto dei punti chiave ancora in fase di discussione.
- Equità Orizzontale: Introduzione di una no tax area uniforme e di un carico fiscale equo indipendentemente dall’entità del reddito. Si punta a parificare il trattamento fiscale tra i redditi da lavoro dipendente e quelli da pensione.
- Imposta Sostitutiva per Straordinari e Tredicesime: Proposta di un’imposta sostitutiva per i redditi derivanti da lavoro straordinario e tredicesime che superano una certa soglia.
- Regime Agevolato sull’Incremento di Reddito: Valutazione del regime sperimentale di imposta agevolata per l’incremento del reddito personale, con l’obiettivo di valutarne una futura riproposizione.
- Premi di Produttività: Estensione dell’imposta sostitutiva anche ai premi di produttività, incentivando così le prestazioni lavorative eccellenti.
- Revisione per Lavoro Dipendente: Semplificazione normativa per le somme e i valori che non contribuiscono alla formazione del reddito, con attenzione particolare a quelle finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, la previdenza complementare e altre finalità sociali.
- Lavoro Autonomo: Si prevede il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e valori percepiti, l’allineamento fiscale degli immobili, la riduzione delle ritenute per chi impiega personale e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione tra studi professionali.
- Versamento Mensile IRPEF: Introduzione della possibilità per lavoratori autonomi e imprenditori di versare l’IRPEF su base mensile, con potenziale riduzione delle ritenute d’acconto.
- Nuovo Regime Opzionale di Tassazione: Creazione di un regime fiscale opzionale che mira a unificare i trattamenti fiscali tra imprese e società, con l’applicazione di una aliquota proporzionale simile a quella ordinaria dell’IRES.
Per approfondimenti e consulenza specifica, potrete contattare il nostro Studio.
RdC oltre le 7 mensilità: come continuare a riceverlo
Con il Messaggio numero 3510 del 06-10-2023 l’Inps è intervenuto in merito alla gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità ai sensi del decreto-legge n. 48/23, per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare beneficiare della misura nell’anno 2023.
Infatti, per continuare ad usufruire della misura, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità
- minorenni,
- persone con almeno sessant’anni di età,
- percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31.10.23.
Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo, lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
Nulla cambia nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata: la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.
Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Rdc.
La nuova istanza non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata (“domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”) e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’Istituto precisa che, qualora per le prestazioni del Rdc in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le 7 mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione della stessa, il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
Resta confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione nel caso in cui venga comunicato all’Inps, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31.10, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
In questo caso non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Calderone – come cambia il Lavoro
La Legge n.85/23, nota come Decreto Calderone, ha ricevuto la sua ufficialità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.153/23. La legge, che modifica il DL n.48/23, introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, con un focus particolare sulle famiglie, le imprese e i lavoratori.
Testo coordinato D.L.48 2023 con la Legge conversione n.85 del 3 luglio 2023
Assegno di Inclusione: Un baluardo contro la Povertà
Una delle iniziative più significative della Legge Calderone è l’Assegno di Inclusione, che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2024. Questo assegno rappresenta un’importante misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, mirando a sostenere le fasce più deboli della società attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione e lavoro.
Supporto per la Formazione e il Lavoro: Un’Opportunità per le Famiglie a Basso Reddito
Dal primo settembre 2023, sarà introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Questo strumento sarà disponibile per i membri di famiglie con un ISEE non superiore a 6.000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione e partecipano a progetti di formazione e riqualificazione professionale.
Esonero Parziale dei Contributi e Semplificazione delle Informazioni
La norma prevede anche l’esonero parziale dei contributi per i lavoratori per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con una riduzione del 6% dell’aliquota contributiva per i lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui.
Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro, che passa, quindi, al 7%. Oltre alla detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
Inoltre, la legge introduce grande semplificazione delle informazioni richieste dal datore di lavoro al momento dell’assunzione.
Modifiche alle Prestazioni Occasionali nel Settore Turistico e Termale
Vengono poi introdotte anche modifiche significative all’utilizzo delle Prestazioni Occasionali nel settore turistico e termale, aumentando il limite per ciascun utilizzatore da 10.000 a 15.000 euro annui per i datori di lavoro che impiegano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Incentivi per l’Assunzione e Stralcio dei Debiti Contributivi
La legge introduce anche incentivi per l’assunzione di percettori dell’Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile e per il lavoro dei disabili.
Sono stati, inoltre, prorogati al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale e introdotti incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, N.E.E.T. e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili.
Infine, la legge prevede lo stralcio dei debiti contributivi per alcuni soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Contattate il nostro Studio per ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni sulla Legge Calderone e su come potrebbe influenzare la vostra situazione lavorativa o quella della vostra impresa, non esitate a contattare il nostro Studio di Consulenti del Lavoro. Siamo qui per aiutarvi a navigare in queste nuove disposizioni legislative.
Donatori di sangue, i diritti se lavorano
Viene riconosciuto al lavoratore subordinato donatore di sangue del diritto di astenersi dal lavoro per 24 ore dal momento in cui ha lasciato il lavoro per il prelievo (o dal momento del prelievo, se questo è effettuato fuori dell’orario di lavoro).
A questo si aggiunge il diritto alla corresponsione della normale retribuzione da parte del datore di lavoro ed il diritto di quest’ultimo di ottenere il rimborso dall’INPS.
Anche nel caso di inidoneità alla donazione al lavoratore, gli sarà comunque riconosciuta la retribuzione, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
La legge prevede la copertura assicurativa ai fini pensionistici per il periodo di assenza dal lavoro destinato alla donazione di sangue.
Anche il lavoratore che dona il midollo osseo ha diritto a permessi retribuiti per l’espletamento degli atti preliminari alla donazione, per la donazione stessa e per i giorni successivi di convalescenza (periodo concesso a fronte dell’impegno fisico necessario per l’operazione).
La retribuzione per tali periodi è posta a carico dell’INPS. Per il riconoscimento del diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione: la donazione di sangue deve essere gratuita e raggiungere un minimo di 250 grammi; il prelievo sia effettuato presso un centro di raccolta (fisso o mobile), o centro trasfusionale, o centro di produzione di emoderivati (tutti autorizzati dal Ministero della Sanità). I servizi dovranno produrre idonea certificazione, attestante la donazione cui è stato sottoposto il dipendente. In caso di parziale o impossibile donazione per motivi di ordine sanitario, il medico addetto al prelievo è tenuto al rilascio di un certificato medico che attesti il giorno e l’ora della mancata donazione.
Per la retribuzione da corrispondere ai lavoratori retribuiti non in misura fissa valgono gli stessi criteri previsti per il trattamento di festività, per i lavoratori retribuiti in misura fissa (mensile o settimanale), la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26 o per 6. L’indennità è limitata alla retribuzione delle ore di lavoro che il dipendente avrebbe effettuato se non si fosse assentato per la donazione.
La legge riconosce al datore la facoltà di richiedere all’INPS il rimborso della retribuzione corrisposta al donatore di sangue, ponendo a conguaglio le somme anticipate sulla denuncia mensile INPS relativa al periodo di paga in cui il lavoratore ha donato il sangue. Info presso il nostro Studio di Consulenti del Lavoro.